In relazione a Polonia, Spagna e Ungheria, l'Italia ha concluso anche accordi di estradizione bilaterale successivi alla stessa Convenzione del 1957 e che pertanto si considerano occur complementari alla stessa. Abbiamo preso in considerazione gli articoli ten e 26 della Costituzione, che introducono dei limiti all’operatività della procedura di https://avvocatoperreatifacebookw09864.blog5.net/71457483/the-best-side-of-estradizione